Art. 9
Oli lubrificanti esenti
In vigore dal 15 dic 2023
1. Gli oli lubrificanti esenti non sono soggetti a denaturazione.
Per essi si applicano le medesime disposizioni previste, per i carburanti esenti per la navigazione, dal presente regolamento.
2. Fatto salvo quanto previsto all', i prodotti di cui al comma 1, provenienti da depositi fiscali nazionali, sono trasferiti agli impianti di distribuzione di cui all' a seguito dell'emissione del documento e-AD. Analoghe disposizioni si applicano per i prodotti provenienti direttamente da Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel trasferimento dalla dogana di entrata nazionale agli impianti di distribuzione di cui all'.
3. Per i prodotti di cui al comma 1 del presente articolo, provenienti da altri Stati membri, trovano applicazione le disposizioni in materia di circolazione degli oli lubrificanti previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 9 maggio 2020.
4. Presso gli impianti di distribuzione di carburanti esenti è tenuta una contabilità degli oli lubrificanti indipendentemente dalla quantità detenuta. Qualora a seguito delle verifiche e controlli di cui all' eseguiti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza risultino eccedenze o deficienze di prodotto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 61, commi 4 e 5, del TUA.
5. Nei casi di rifornimento diretto ai soggetti beneficiari, gli oli lubrificanti esenti circolano con la scorta del documento DAS, sul quale è apposta l'attestazione di ricezione da parte del comandante dell'imbarcazione rifornita. In presenza di condizioni di difficoltà di approvvigionamento, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare il rifornimento diretto effettuato da depositi di commercializzazione di oli lubrificanti detenuti, in quanto non immessi in consumo, in distinti reparti, previa prestazione della cauzione di cui all', comma 3, e tenuta del registro previsto dall'.
Note all'articolo
- Il Decreto 5 ottobre 2023, n. 171 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2015-12-15;225#art-9