Art. 12

Disposizioni particolari per le società consortili per il rifornimento di benzina esente impiegata nell'attività di pesca

In vigore dal 1 apr 2016
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare i soggetti beneficiari di cui all', commi 4 e 5, costituiti in forma di società consortile, a gestire un impianto di distribuzione, per uso privato, di benzina esente per l'attività di pesca marittima e di pesca professionale nelle acque interne e lagunari, destinata all'impiego esclusivo dei soci della medesima. 2. Nel provvedimento autorizzativo di cui al comma 1, il cui rilascio, su apposita denuncia degli esercenti, è subordinato alla prestazione della cauzione prevista dall', comma 3, sono stabilite, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le modalità di circolazione della benzina e di effettuazione delle operazioni di denaturazione, ferma restando l'osservanza degli altri obblighi previsti dal presente regolamento.
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