Art. 3 ter
Disposizioni per gli impianti di stoccaggio di GNL
In vigore dal 15 dic 2023
1. Il soggetto che intende gestire un impianto di stoccaggio di GNL presenta, prima dell'inizio dell'attività, apposita comunicazione all'ufficio competente indicando i propri dati identificativi, la denominazione della ditta e la sede legale della stessa, il codice fiscale, gli estremi del provvedimento con cui sono stati autorizzati la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, il numero della partita IVA e le generalità del rappresentante legale.
La comunicazione è sottoscritta dal predetto soggetto ovvero dal rappresentante legale della ditta, se persona da esso diversa.
2. Alla comunicazione di cui al comma 1, sono allegati:
a) la dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso delle autorizzazioni di natura non fiscale occorrenti per l'esercizio dell'attività;
b) i certificati di verifica metrica degli strumenti di misura fiscalmente rilevanti installati per rilevare il rifornimento delle imbarcazioni.
3. L'Ufficio competente, riscontrata la completezza dei dati comunicati ai sensi del comma 1, rilascia, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, al soggetto istante un codice ditta in relazione a ciascun impianto dallo stesso gestito.
4. Il soggetto di cui al comma 1 comunica all'ufficio competente ogni variazione dei dati forniti ai sensi dei commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla data del loro verificarsi. Il medesimo soggetto comunica all'Ufficio competente la cessazione dell'attività almeno trenta giorni prima che la stessa avvenga.
5. Le linee per lo scarico adibite al rifornimento di GNL sono dotate di misuratori, aventi i requisiti di cui all'allegato MI-005 al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e successive modificazioni, atti a determinare la quantità di GNL rifornita.
6. Il titolare dell'impianto di stoccaggio di GNL comunica all'ufficio competente, con cadenza semestrale, l'elenco dei venditori di GNL per conto dei quali ha detenuto, nel semestre di riferimento, il medesimo prodotto nel proprio impianto.
Note all'articolo
- Il Decreto 5 ottobre 2023, n. 171 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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