Art. 3 bis
Disposizioni per i gestori dei punti di rifornimento di GNL
In vigore dal 15 dic 2023
1. Il soggetto che intende gestire un punto di rifornimento di GNL denuncia prima dell'inizio dell'attività, l'esercizio della medesima all'ufficio competente indicando i propri dati identificativi, la denominazione della ditta e la sede legale della stessa, il codice fiscale, il numero della partita IVA, le generalità del rappresentante legale e l'ubicazione del punto di rifornimento di GNL; la denuncia è sottoscritta dal predetto soggetto ovvero dal rappresentante legale della ditta se persona da esso diversa.
2. Alla denuncia di cui al comma 1 sono allegati:
a) la dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso delle eventuali autorizzazioni di natura non fiscale occorrenti per l'esercizio dell'attività;
b) il nulla osta del Capo del compartimento marittimo competente per territorio, per la navigazione nelle acque marine comunitarie o di altra autorità competente per la navigazione nelle acque interne;
c) le tabelle di taratura dei serbatoi e la descrizione dell'assetto tecnico del punto di rifornimento di GNL;
d) i certificati di verifica metrica degli strumenti di misura fiscalmente rilevanti installati per rilevare il rifornimento delle imbarcazioni.
3. L'Ufficio competente esegue la verifica tecnica del punto di rifornimento di GNL e, riscontrata la completezza dei dati relativi alla denuncia, rilascia al soggetto di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della medesima, la licenza fiscale di cui all'articolo 25 del TUA, attribuendo al punto di rifornimento di GNL un codice ditta.
4. Delle operazioni di verifica effettuate ai sensi del comma 3 viene redatto processo verbale in duplice originale, sottoscritto anche dal soggetto di cui al comma 1 o, se persona diversa, dal rappresentante legale della ditta di cui al medesimo comma 1 ovvero da persona da questi espressamente delegata con atto scritto, a cui è consegnato uno degli originali.
5. Il gestore del punto di rifornimento di GNL comunica all'ufficio competente ogni variazione dei dati di cui ai commi 1 e 2, intervenuta successivamente al rilascio della licenza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla data in cui la stessa si è verificata.
Il medesimo soggetto comunica all'ufficio competente la cessazione della propria attività almeno trenta giorni prima che la stessa avvenga.
6. Gli erogatori del punto di rifornimento di GNL sono dotati di misuratori, aventi i requisiti di cui all'allegato MI-005 al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e successive modificazioni, atti a determinare la quantità di GNL rifornita.
Note all'articolo
- Il Decreto 5 ottobre 2023, n. 171 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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