Art. 6 bis

Disposizioni specifiche per alcune tipologie di soggetti beneficiari

In vigore dal 15 dic 2023
1. Il soggetto che intende utilizzare in via esclusiva un'imbarcazione, per un periodo di tempo anche limitato nell'anno solare e comunque non inferiore a 15 giorni consecutivi, impiegando carburanti esenti per la navigazione oppure oli lubrificanti esenti allo scopo di fornire, a soggetti terzi, una prestazione di servizi a titolo oneroso diversa dal trasporto regolare di passeggeri e di merci e dalle altre attività indicate all', commi 4 e 5, trasmette all'Ufficio competente, mediante posta elettronica certificata, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni di navigazione, apposita istanza, contenente i propri dati identificativi, la denominazione della ditta e la sede legale della stessa, il codice fiscale, il numero della partita IVA e le generalità del rappresentante legale, ai fini del rilascio del codice identificativo di cui al comma 3. Alla predetta istanza è allegata una dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riportante la descrizione della specifica attività, ricompresa nell'oggetto sociale, che si intende svolgere, gli estremi identificativi dell'imbarcazione utilizzata e delle registrazioni necessarie ai fini dell'esercizio della medesima attività, la quantità media giornaliera di carburante esente per la navigazione o di olio lubrificante esente che si intende impiegare nel periodo di tempo di cui al comma 2 nonché gli estremi delle specifiche autorizzazioni e licenze, ove previste ai fini dell'esercizio dell'attività svolta. 2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono altresì indicati la data di inizio delle operazioni di navigazione e il periodo di tempo in cui l'imbarcazione sarà utilizzata esclusivamente per l'esecuzione della prestazione di servizi a titolo oneroso. 3. L'Ufficio competente, riscontrata la regolarità dei dati comunicati, rilascia al soggetto interessato, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, un codice identificativo, avente una validità limitata al periodo di cui al comma 2, da riportarsi sul libretto di controllo di cui all', comma 2. 4. Il soggetto identificato ai sensi del comma 3 comunica all'ufficio competente ogni variazione dei dati dichiarati ai sensi del comma 1 entro il giorno successivo a quello in cui la stessa si verifica. 5. Prima di ogni rifornimento di carburanti esenti per la navigazione oppure di oli lubrificanti esenti, i soggetti di cui al comma 1 presentano all'ufficio competente, mediante posta elettronica certificata, il modello di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Al suddetto modello, debitamente compilato, l'Ufficio attribuisce, previo riscontro del possesso del codice identificativo di cui al comma 3, un numero di protocollo. Il rifornimento di carburanti esenti per la navigazione oppure di oli lubrificanti esenti è effettuato previa esibizione del predetto modello su cui è riportato il numero di protocollo. 6. Nel libretto di controllo di cui all', comma 2, oltre ai dati ivi previsti, è altresì annotato, in relazione ad ogni rifornimento, il numero di protocollo di cui al comma 5. Il medesimo libretto è conservato per i cinque anni successivi alla scadenza del periodo di validità del codice identificativo di cui al comma 3, unitamente ai contratti stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di servizi a titolo oneroso di cui al comma 1. 7. Il soggetto che intende utilizzare in via esclusiva un'imbarcazione, per un periodo di tempo inferiore a 15 giorni consecutivi, allo scopo di fornire, a soggetti terzi, una prestazione di servizi a titolo oneroso diversa dal trasporto regolare di passeggeri e di merci e dalle altre attività indicate all', commi 4 e 5, presenta all'ufficio competente, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni di navigazione, l'istanza di cui al comma 1, con le modalità ivi indicate, ai fini del rilascio, da parte dell'ufficio competente, di un apposito codice identificativo. Alla medesima istanza è allegata una dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riportante la descrizione della specifica attività, ricompresa nell'oggetto sociale, che si intende svolgere, gli estremi identificativi dell'imbarcazione utilizzata e delle registrazioni necessarie ai fini dell'esercizio della medesima attività, la data di inizio delle operazioni di navigazione, il periodo di tempo in cui l'imbarcazione sarà utilizzata esclusivamente per l'esecuzione della prestazione di servizi a titolo oneroso, la quantità media giornaliera di carburante o di olio lubrificante che si intende impiegare nel suddetto periodo di tempo e per la quale si intende ottenere il rimborso dell'accisa o dell'imposta di consumo ai sensi del comma 8 nonché gli estremi delle specifiche autorizzazioni e licenze, ove previste ai fini dell'esercizio dell'attività svolta. Il codice identificativo di cui al presente comma, rilasciato dall'ufficio competente entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, ha validità limitata al periodo di tempo indicato nella predetta dichiarazione. Il soggetto identificato ai sensi del presente comma comunica all'ufficio competente ogni variazione dei dati dichiarati entro il giorno successivo a quello in cui la stessa si verifica. 8. Nei casi di cui al comma 7, l'esenzione di cui all', comma 2, è accordata mediante restituzione dell'accisa e dell'imposta di consumo versate; in tal caso, i carburanti sono riforniti non denaturati e ad accisa assolta e gli oli lubrificanti sono riforniti ad imposta di consumo assolta. Il rimborso dell'accisa sui quantitativi di carburante acquistati dal soggetto identificato ai sensi del medesimo comma 7 e impiegati dallo stesso per fornire la prestazione di servizi ivi indicata, è effettuato con le modalità di cui all', comma 3, del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689; l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti è rimborsata, con le medesime modalità, in relazione ai quantitativi di olio lubrificante consumato nel periodo di cui al comma 7 per lo svolgimento delle attività di cui all', comma 2 e sulla base dei parametri stabiliti nella determinazione di cui al comma 12. Ai fini del rimborso delle imposte di cui al presente comma il predetto soggetto presenta all'ufficio competente, entro la fine del mese successivo alla scadenza di ciascun semestre solare, una domanda di rimborso riepilogativa dei quantitativi di carburante e di olio lubrificante impiegati nel medesimo semestre in relazione alle prestazioni di servizi fornite e dei dati delle fatture dei relativi rifornimenti. Alla medesima domanda è allegata una dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il soggetto istante attesta che i quantitativi di carburante e di olio lubrificante per i quali chiede il rimborso dell'accisa e dell'imposta di consumo sono stati impiegati esclusivamente per l'esecuzione delle prestazioni di servizi a titolo oneroso indicate nell'istanza presentata ai sensi del comma 7; sono altresì allegate le fatture di acquisto dei predetti carburanti e di oli lubrificanti nelle quali è evidenziata l'accisa o l'imposta di consumo applicata ai relativi quantitativi. 9. L'esenzione di cui all', comma 2, non è applicata ai carburanti o agli oli lubrificanti impiegati in imbarcazioni, incluse quelle private da diporto, usate dal proprietario o da altro soggetto utilizzatore delle stesse in virtù di un contratto di noleggio, locazione o di qualsiasi altro titolo, che ne determina l'uso finale per scopi diversi dalla prestazione di servizi a titolo oneroso. 10. Nel caso in cui al termine di validità del codice identificativo di cui al comma 3 residuino carburanti esenti per la navigazione nel serbatoio dell'imbarcazione oppure oli lubrificanti esenti, su tali prodotti sono dovute rispettivamente l'accisa e l'imposta di consumo. 11. I militari della Guardia di finanza accedono alle informazioni di cui al presente articolo ai fini dello svolgimento dei controlli di competenza. 12. Con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i dati da riportare nella domanda di rimborso di cui al comma 8, i parametri da utilizzare per il calcolo dei quantitativi di oli lubrificanti effettivamente consumati nel periodo di cui al comma 7 per lo svolgimento delle attività di cui all', comma 2, nonché le modalità tecnologiche ai fini della semplificazione degli adempimenti previsti dal comma 5 e per la trasmissione telematica delle istanze di cui ai commi 1 e 7, del modello di cui al comma 5 e della domanda di rimborso di cui al comma 8. Per i soggetti di cui al comma 7, non sottoposti all'obbligo di tenuta del libretto di controllo previsto dall', comma 2, con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere specificati, i dati del consumo medio orario di carburante e di olio lubrificante in rapporto alla potenzialità del motore dell'imbarcazione.

Note all'articolo

  • Il Decreto 5 ottobre 2023, n. 171 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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