Art. 10 bis
Disposizioni transitorie per i GPL
In vigore dal 15 dic 2023
1. Fino all'adozione del provvedimento di cui all', comma 3-bis, possono essere effettuati rifornimenti di GPL non denaturati in esenzione dall'accisa ai sensi del presente regolamento con le modalità di cui al presente articolo.
2. All'atto di ogni singola operazione di rifornimento di GPL esenti per la navigazione, l'esercente provvede a cedere i prodotti ad un prezzo ridotto che tenga conto del valore dell'accisa gravante sugli stessi. Il suddetto esercente provvede altresì a indicare, nella corrispondente fattura, l'ammontare dell'imposta non addebitato al soggetto beneficiario a titolo di esenzione dall'accisa nonché a riportare il quantitativo rifornito, come risultante dal memorandum di cui all', nella parte dello scarico dell'apposito registro di cui all', comma 1, lettera b), annotando sul medesimo che trattasi di rifornimento di GPL effettuato in esenzione.
3. Per i rifornimenti di GPL esenti per la navigazione effettuati ai sensi del comma 2 si procede al rimborso dell'accisa versata sui GPL ceduti ai soggetti beneficiari, con le modalità di cui all', comma 3, del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689. A tal fine, l'esercente presenta all'ufficio competente, entro il mese successivo a ciascun bimestre solare, una domanda di rimborso riepilogativa dei rifornimenti effettuati ai sensi del comma 2 del presente articolo con l'indicazione, per ciascuno di essi, del soggetto beneficiario e della data del rifornimento. Alla domanda è allegata:
a) copia dei relativi memorandum di cui all';
b) copia delle fatture di vendita dei GPL esenti per la navigazione, nelle quali è evidenziato l'ammontare dell'accisa non addebitata al soggetto beneficiario.
4. I rifornimenti diretti di GPL esenti per la navigazione non denaturati possono essere effettuati previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente, che stabilisce le modalità per la loro esecuzione.
5. Sono fatti salvi gli altri adempimenti contabili e amministrativi previsti dal presente regolamento.
Note all'articolo
- Il Decreto 5 ottobre 2023, n. 171 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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