Art. 2
Denaturazione dei carburanti esenti per la navigazione
In vigore dal 15 dic 2023
1. I carburanti esenti per la navigazione, ad eccezione degli oli combustibili e del GNL, e fermo restando quanto previsto dal comma 3-bis, sono denaturati.
2. Per il gasolio... la denaturazione di cui al comma 1 è effettuata, fino all'adozione dei relativi provvedimenti di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del TUA, con l'aggiunta, per ogni 100 chilogrammi di prodotto, delle seguenti sostanze:
a) grammi 0,95 di «Solvent Yellow 124» e grammi 0,51 di nafta solvente da petrolio;
b) grammi 3 di «tracciante RS» di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1985;
c) grammi 13 di toluolo o xilolo, tecnicamente puri;
d) grammi 5 di «verde alizarina G base».
3. Per la benzina, la denaturazione di cui al comma 1 è effettuata, fino all'adozione del relativo provvedimento di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del TUA, con l'aggiunta, per ogni 100 chilogrammi di prodotto, delle seguenti sostanze:
a) grammi 1,3 di «Solvent Yellow 124» e grammi 0,7 di nafta solvente da petrolio;
b) grammi 3 di «tracciante RS» di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 settembre 1985;
c) grammi 13 di toluolo o xilolo, tecnicamente puri;
d) grammi 3 di «violetto alizarina A base».
3-bis. La formula di denaturazione dei GPL è stabilita con il provvedimento di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del TUA. Fino all'adozione del predetto provvedimento possono essere effettuati, con le modalità di cui all', rifornimenti ad accisa assolta di GPL non denaturati alle imbarcazioni utilizzate nelle attività aventi titolo all'esenzione di cui al presente regolamento.
4. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare l'impiego di sostanze coloranti aventi differente denominazione commerciale ma proprietà fisiche e chimiche, tonalità e potere colorante identici a quelli delle sostanze indicate nelle formule di denaturazione di cui ai commi 2 e 3 e a quelli delle sostanze stabilite ai sensi del comma 3-bis.
5. Le operazioni di denaturazione di cui al presente articolo sono eseguite con l'osservanza delle modalità stabilite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli presso i depositi fiscali mittenti di prodotti energetici.
6. Ferma restando l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, è consentito l'impiego, mediante rifornimento diretto, di carburanti esenti per la navigazione senza denaturazione alle imbarcazioni in dotazione alle autorità pubbliche ed alle forze armate, per gli usi istituzionali, nonché, su autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle navi traghetto in servizio di linea regolare.
Note all'articolo
- Il Decreto 5 ottobre 2023, n. 171 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2015-12-15;225#art-2