Art. 5 ter
Adempimenti contabili del titolare dell'impianto di stoccaggio di GNL
In vigore dal 15 dic 2023
1. Il titolare dell'impianto di stoccaggio di GNL tiene una contabilità nella quale annota, per ogni operazione di rifornimento a mezzo bettolina, la data in cui avviene il riempimento della stessa, la quantità di GNL caricata per conto di ciascun venditore di GNL con l'indicazione del relativo codice ditta nonché gli estremi identificativi della medesima bettolina. Nel caso in cui venga caricata un'autocisterna, nella medesima contabilità sono annotati la data in cui è effettuato il carico, la quantità di GNL caricata per conto di ciascun venditore del GNL con l'indicazione del relativo codice ditta nonché gli estremi identificativi dell'autocisterna. Le predette annotazioni sono effettuate entro la fine della giornata in cui avvengono le operazioni di cui al presente comma.
2. Qualora il rifornimento venga effettuato mediante strutture dell'impianto di cui al comma 1 senza avvalersi di altri mezzi, nella contabilità ivi indicata sono annotati, oltre alla data in cui avviene il rifornimento e alla quantità di GNL rifornita per conto di ciascun venditore di GNL con l'indicazione del relativo codice ditta, i dati relativi alle imbarcazioni rifornite.
3. La contabilità di cui al comma 1 è tenuta con le modalità previste dall', commi 3 e 4.
4. Il titolare dell'impianto di stoccaggio di GNL trasmette all'ufficio competente, la dichiarazione riepilogativa annuale di cui all'articolo 26, comma 14, del TUA.
Note all'articolo
- Il Decreto 5 ottobre 2023, n. 171 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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