Art. 5 bis
Adempimenti amministrativi e contabili del gestore del punto di rifornimento di GNL
In vigore dal 15 dic 2023
1. Il gestore del punto di rifornimento di GNL tiene una contabilità nella quale provvede, in relazione ad ogni singola operazione di introduzione di GNL, ad annotare nella parte del carico i quantitativi di prodotto introdotti nel serbatoio del proprio impianto, con l'indicazione dei dati riportati nello scontrino emesso dal misuratore installato sull'autocisterna che trasporta il GNL.
Nella parte dello scarico il medesimo gestore provvede, per ogni erogazione di GNL, ad annotare i quantitativi di prodotto erogati con l'indicazione dei dati risultanti dall'erogatore installato presso l'impianto nonché, per i quantitativi di GNL esente per la navigazione, del numero del memorandum di cui all'. Il memorandum e le fatture di vendita sono conservati a corredo della contabilità del punto di rifornimento di GNL, da tenersi con le modalità di cui all', commi 3 e 4.
2. Per ciascun rifornimento di GNL esente per la navigazione, il gestore di cui al comma 1 cede il prodotto ad un prezzo ridotto che tenga conto dell'importo inerente all'accisa relativa al medesimo GNL; tale importo è riportato nella corrispondente fattura emessa in relazione al rifornimento effettuato.
3. Al fine di consentire, al venditore di GNL che ha ceduto tale prodotto al gestore del punto di rifornimento di effettuare le opportune operazioni di riliquidazione a conguaglio dell'accisa applicata, il gestore del punto di rifornimento di GNL comunica al venditore i quantitativi di GNL esente riforniti, indicando, per ciascuna operazione, il soggetto beneficiario e la data in cui la medesima è avvenuta. Tale comunicazione ha cadenza mensile e viene inviata sia al venditore di GNL che all'ufficio competente rispetto al punto di rifornimento entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni di rifornimento.
4. Il venditore del GNL di cui al comma 3 indica i quantitativi di GNL esente riforniti nella dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 26, comma 13, del TUA.
Note all'articolo
- Il Decreto 5 ottobre 2023, n. 171 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2015-12-15;225#art-5-bis