Art. 13

Disposizioni finali

In vigore dal 15 dic 2023
1. I soggetti esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti esenti per la navigazione, in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento, integrano, entro 60 giorni dalla medesima, la documentazione già in possesso dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in modo da adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento. 2. Nei casi, diversi da quelli di cui all', comma 6, di comprovata e riconosciuta sussistenza di oggettive condizioni di difficoltà di approvvigionamento, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare, secondo i criteri che saranno stabiliti con determinazione del Direttore della medesima Agenzia e previa istanza dei soggetti beneficiari, l'impiego di carburanti esenti per la navigazione impiegati per il trasporto passeggeri nelle acque marine comunitarie senza la preventiva denaturazione, limitatamente ad un quantitativo prestabilito, ricevuto da un unico fornitore, previa prestazione di una cauzione sul pagamento dell'accisa determinata in misura pari al cento per cento dell'imposta gravante sul quantitativo autorizzato e alle condizioni di cui al presente comma. Nei casi di cui al presente comma l'agevolazione è accordata mediante restituzione dell'imposta pagata con la procedura di accredito o con fornitura in esenzione da accisa. 3. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, possono essere rideterminate, anche in relazione all'evoluzione tecnologica della strumentazione ordinariamente installata sulle autocisterne e sulle bettoline di cui al presente regolamento, le modalità di trasmissione, agli Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei dati relativi alle quantità di carburanti esenti per la navigazione consegnati agli esercenti ovvero direttamente ai soggetti beneficiari. 3-bis. Ai fini del presente regolamento, il valore convenzionale medio del coefficiente di trasformazione liquido-gas per il GNL, alle condizioni normali di 0° C e 1,01325 bar è determinato in misura pari a 600.

Note all'articolo

  • Il Decreto 5 ottobre 2023, n. 171 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

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urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2015-12-15;225#art-13

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Disposizioni finali (Art. 13 Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne.) — Testo vigente | Portale Normativo