Art. 8

Verifiche e controlli

In vigore dal 15 dic 2023
1. L'Ufficio competente provvede ad eseguire, con cadenza annuale, l'inventario dei prodotti energetici diversi dal GNL movimentati negli impianti di distribuzione. 2. Al fine di verificare l'esatto adempimento delle norme del presente regolamento, i funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed i militari della Guardia di finanza esercitano i poteri di indagine e controllo loro conferiti dall'articolo 18 del TUA. 3. I militari della Guardia di finanza possono chiedere l'esibizione, in qualunque momento, del libretto di controllo di cui all', ed assicurarsi dell'esattezza dei dati in esso contenuti. Ad attestazione dei riscontri eseguiti è apposto un «visto» dopo l'ultima registrazione. 4. I controlli qualitativi sui carburanti esenti di cui al presente regolamento sono effettuati, anche con riferimento al tenore di zolfo, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza in applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell' del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 e successive modificazioni.

Note all'articolo

  • Il Decreto 5 ottobre 2023, n. 171 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

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