Art. 4

Circolazione dei carburanti esenti per la navigazione

In vigore dal 15 dic 2023
1. I carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL, destinati agli impianti di distribuzione di cui all', sono trasferiti dai depositi fiscali mittenti a seguito dell'emissione del documento e-AD nel quale è altresì indicata la targa dell'autocisterna adibita al trasporto dei medesimi carburanti ovvero i dati identificativi della bettolina che in talune località sostituisce o integra il trasporto mediante autocisterna. Il predetto trasferimento è effettuato previa denaturazione dei carburanti qualora prevista ai sensi dell'. 2. I carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL, destinati agli impianti di distribuzione di cui all', che provengono dal territorio della Unione europea, circolano, denaturati qualora previsto dall', con la scorta di una copia stampata dell'e-AD o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice ARC. 3. Nei casi di rifornimento diretto ai soggetti beneficiari, i carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL circolano con la scorta del documento DAS, sul quale sono indicati i dati identificativi della imbarcazione rifornita ed il luogo autorizzato di consegna del prodotto. Sul medesimo DAS è apposta, da parte del comandante dell'imbarcazione rifornita, l'attestazione di ricezione del prodotto; i relativi scontrini sono custoditi, unitamente al DAS, presso il deposito fiscale mittente. In caso di rifornimento di più imbarcazioni con il medesimo trasporto, si applicano le procedure di cui agli articoli 18 e 20 del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210. 4. Qualora all'arrivo dei carburanti esenti per la navigazione trasportati diversi dal GNL risultino deficienze oltre i cali ammessi ovvero eccedenze, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 3, del TUA; le eccedenze superiori all'1 per cento del quantitativo risultante dal documento sono comunicate all'Ufficio delle dogane territorialmente competente. 5. A partire dal 1° gennaio 2017 le autocisterne, ovvero le bettoline, utilizzate per il rifornimento sono dotate di un sistema di misurazione dei quantitativi di carburanti esenti per la navigazione riforniti.

Note all'articolo

  • Il Decreto 5 ottobre 2023, n. 171 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

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Circolazione dei carburanti esenti per la navigazione (Art. 4 Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne.) — Testo vigente | Portale Normativo