Art. 3
Autorizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL
In vigore dal 15 dic 2023
1. Il soggetto che intende gestire un impianto di distribuzione di carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL presenta, all'Ufficio competente, prima dell'inizio dell'attività, una istanza contenente i propri dati identificativi, la denominazione della ditta e la sua sede legale, il codice fiscale e il numero della partita IVA, le generalità del rappresentante legale, l'ubicazione dell'impianto, la capacità di stoccaggio di ciascuno dei serbatoi a servizio dell'impianto stesso, l'indicazione delle attrezzature installate per la movimentazione e la misurazione dei prodotti, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, nonché l'indicazione dei depositi fiscali dai quali viene effettuato il prelevamento dei carburanti esenti. L'istanza è sottoscritta dall'esercente o dal rappresentante legale della ditta, se persona diversa dall'esercente medesimo.
2. All'istanza di cui al comma 1 sono allegati:
a) la dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso delle eventuali autorizzazioni di natura non fiscale occorrenti per l'esercizio della propria attività;
b) il nulla osta del Capo del compartimento marittimo competente per territorio, per la navigazione nelle acque marine comunitarie o di altra autorità competente per la navigazione nelle acque interne;
c) le tabelle di taratura dei serbatoi dell'impianto;
d) certificati di verifica metrica degli strumenti di misura fiscalmente rilevanti installati per rilevare il rifornimento delle imbarcazioni.
3. L'Ufficio competente, ricevuta l'istanza di cui al comma 1, esegue la verifica tecnica dell'impianto e, dopo averne constatata la regolare costituzione, provvede, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa, a rilasciare all'esercente l'autorizzazione ad operare come destinatario registrato, ai sensi dell', comma 1, del TUA, unitamente al relativo codice d'accisa, previa prestazione della cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantità massima di carburanti esenti per la navigazione ed oli lubrificanti esenti che possono essere detenuti nell'impianto. All'esercente è rilasciata la licenza di esercizio.
4. Delle operazioni di verifica effettuate ai sensi del comma 3 viene redatto processo verbale in duplice originale, sottoscritto anche dall'esercente e, se persona diversa, dal rappresentante legale della ditta ovvero da persona da questi espressamente delegata con atto scritto, a cui è consegnato uno degli originali.
5. L'esercente, autorizzato ai sensi del presente articolo, comunica all'Ufficio competente ogni variazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 entro 30 giorni dalla data in cui la medesima si è verificata; le modifiche alla composizione dei serbatoi e dei prodotti detenuti sono comunicate preventivamente. Il medesimo esercente comunica all'ufficio competente la cessazione della propria attività almeno trenta giorni prima che la stessa avvenga. 6. A partire dal 1° gennaio 2018 le colonnine di distribuzione dei carburanti esenti per la navigazione diversi dai GPL e dal GNL sono dotate, in occasione della prima sostituzione del gruppo di misura, di un contatore a testata compensata a 15° Celsius, conforme alle specifiche del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.
Note all'articolo
- Il Decreto 5 ottobre 2023, n. 171 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2015-12-15;225#art-3