Art. 7

Pubblicità dell'esito degli eventi e comunicazioni

In vigore dal 24 mag 2013
1. L'esito degli eventi è determinato ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º marzo 2006, n. 111, e successive modificazioni. 2. AAMS trasmette ai concessionari le comunicazioni degli esiti vincenti, nonché le ulteriori comunicazioni relative agli eventi oggetto di scommessa. Il concessionario ne cura la comunicazione al pubblico sul proprio sito o i propri siti internet. Il nome dei giocatori non è mai pubblicato o altrimenti comunicato ad altri giocatori, ivi inclusi quelli che abbiano effettuato scommesse abbinate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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