Art. 11
Tutela del giocatore
In vigore dal 24 mag 2013
1. Il concessionario promuove i comportamenti responsabili, ne vigila l'adozione da parte del giocatore ed impedisce l'effettuazione delle scommesse da parte dei minorenni.
2. Il concessionario adotta e rende disponibili:
a) gli strumenti e accorgimenti, già individuati in attuazione dell'articolo 24, comma 17, lettere e) ed f) della legge 7 luglio 2009, n. 88, che consentano al giocatore di auto-escludersi volontariamente dalla possibilità di effettuare scommesse per un determinato periodo di tempo o a tempo indeterminato;
b) gli strumenti che obbligano il giocatore a predeterminare i propri parametri di autolimitazione, a pena di impossibilità di effettuare scommesse, nelle modalità previste dalle linee guida per la certificazione.
3. AAMS rende disponibile sul proprio sito internet l'elenco dei concessionari autorizzati all'esercizio dei giochi di cui al presente regolamento e dei relativi siti internet.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2013-03-18;47#art-11