Art. 10

Obblighi di informazione

In vigore dal 24 mag 2013
1. Il concessionario rende disponibile a chiunque accede al suo sito o ai suoi siti internet: a) le informazioni riguardanti l'offerta di scommesse a quota fissa con interazione diretta fra giocatori; b) le informazioni concernenti i singoli mercati e le relative quote prescelte o finali; il concessionario ha la facoltà di rendere disponibili le quote aggiornate in tempo reale solo ai giocatori che abbiano effettuato l'accesso protetto alla piattaforma di gioco attraverso le relative procedure di accreditamento; c) le istruzioni per la effettuazione delle scommesse; d) gli orari di apertura della piattaforma di raccolta; e) le modalità di calcolo delle commissioni; f) le modalità di pagamento delle vincite; g) le metodologie di abbinamento delle offerte di scommessa; h) il testo del presente regolamento; i) le informazioni in materia di gioco sicuro legale e responsabile, nonché eventuali comunicazioni stabilite da AAMS; l) la convenzione di concessione; m) la sua denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale, la partita IVA, il numero di concessione, nonché l'indirizzo della sua sede legale; n) il link diretto al sito internet di AAMS; o) i recapiti e le modalità del servizio di assistenza al giocatore.
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