Art. 5

Comunicazioni ad AAMS delle vincite e delle commissioni

In vigore dal 24 mag 2013
Comunicazioni ad AAMS delle vincite e delle commissioni 1. Determinati gli esiti ai sensi dell', il concessionario comunica al sistema centralizzato, per ogni giocatore che abbia avuto almeno una offerta abbinata, i dati relativi all'importo scommesso, ai rimborsi applicabili, alle vincite e alle commissioni applicate sulle vincite stesse.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2013-03-18;47#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Comunicazioni ad AAMS delle vincite e delle commissioni (Art. 5 Regolamento recante disciplina delle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori.) — Testo vigente | Portale Normativo