Art. 8
Offerte {puntata} e {banco}
In vigore dal 24 mag 2013
Offerte «puntata» e «banco»
1. Ai sensi dell', comma 1, lettera g), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, la posta di gioco per ciascuna offerta «puntata» è prescelta dal giocatore da un minimo di 50 centesimi di euro, in multipli di 50 centesimi di euro.
Conseguentemente, ciascuna offerta «banco» è effettuata dal giocatore in modo tale che la posta di gioco di un'eventuale offerta «puntata» corrispondente ammonti ad un minimo di 50 centesimi di euro.
2. Non è consentita l'accettazione di offerte di scommessa la cui vincita potenziale, determinata sulla base della quota prescelta, è superiore all'importo previsto dall', comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º marzo 2006, n. 111.
3. Eventuali variazioni della posta di gioco sono effettuate con provvedimento di AAMS. Fermi restando i predetti vincoli, il concessionario ha la facoltà di effettuare abbinamenti parziali, cui conseguono poste di gioco inferiori.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2013-03-18;47#art-8