Art. 3

Oggetto delle scommesse

In vigore dal 24 mag 2013
1. Le offerte di scommessa hanno per oggetto eventi contenuti nel programma ufficiale di AAMS, nonché nei programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale. 2. Per ogni evento, possono essere oggetto delle offerte di scommessa solo gli esiti dei tipi di scommessa previsti per quel determinato evento dai programmi di cui al comma 1. 3. Il giocatore può effettuare una pluralità di offerte «banco» e «puntata» per ogni singolo mercato, purchè sia attiva la procedura di accettazione, fermo restando l'esposizione massima in relazione a ciascuna offerta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2013-03-18;47#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Oggetto delle scommesse (Art. 3 Regolamento recante disciplina delle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori.) — Testo vigente | Portale Normativo