Art. 6

Pagamento delle vincite e dei rimborsi

In vigore dal 24 mag 2013
1. Il pagamento delle vincite nette, detratte le commissioni spettanti al concessionario, così come previsto dall', nonché di eventuali rimborsi è effettuato dal concessionario direttamente sul conto di gioco del giocatore. 2. Il giocatore ha diritto al rimborso in caso di scommessa non valida, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111 e successive modificazioni e, in tal caso, non potrà essergli addebitata alcuna commissione. Il rimborso può riguardare tutti o parte degli abbinamenti di un singolo mercato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2013-03-18;47#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Pagamento delle vincite e dei rimborsi (Art. 6 Regolamento recante disciplina delle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori.) — Testo vigente | Portale Normativo