Art. 5 · Comunicazioni ad AAMS delle vincite e delle commissioni

Art. 5

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Comunicazioni ad AAMS delle vincite e delle commissioni

In vigore dal 24 mag 2013
Comunicazioni ad AAMS delle vincite e delle commissioni 1. Determinati gli esiti ai sensi dell', il concessionario comunica al sistema centralizzato, per ogni giocatore che abbia avuto almeno una offerta abbinata, i dati relativi all'importo scommesso, ai rimborsi applicabili, alle vincite e alle commissioni applicate sulle vincite stesse.
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