Art. 12

Controlli e sanzioni

In vigore dal 24 mag 2013
1. AAMS provvede ad effettuare i controlli in merito alla corretta applicazione delle norme previste dal presente regolamento anche attraverso ispezioni presso le sedi dei concessionari, nonché sui sistemi informativi utilizzati dai concessionari stessi. 2. Fermi rimanendo i casi di revoca e decadenza previsti dalle convenzioni per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 2009, le autorizzazioni di cui all' sono soggette alla sospensione cautelativa, con motivato provvedimento di AAMS, fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate da AAMS ovvero, nel caso di inadempimento oltre trenta giorni dalla comunicazione delle prescrizioni. La sospensione cautelativa è adottata fino alla chiusura del procedimento amministrativo ed alla emissione della decisione definitiva circa l'adozione del provvedimento di decadenza, nei seguenti casi: a) in caso di perdita dei requisiti per l'autorizzazione, di cui all'; b) quando nello svolgimento dell'attività sono commesse reiterate violazioni delle disposizioni di cui agli . 3. In caso di sospensione cautelativa, nessun rimborso, indennizzo o risarcimento spetta al concessionario, prescindere dall'esito del relativo procedimento.
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Controlli e sanzioni (Art. 12 Regolamento recante disciplina delle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori.) — Testo vigente | Portale Normativo