Art. 11
Incompatibilità
In vigore dal 18 ago 2010
1. Se dipendenti pubblici, il presidente e il direttore generale sono collocati in aspettativa senza assegni o in posizione di fuori ruolo in conformità ai rispettivi ordinamenti e, se necessario, ai sensi dell', comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle rispettive amministrazioni di appartenenza, a decorrere dalla data di insediamento.
2. Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e il direttore generale non possono ricoprire incarichi politici elettivi a livello comunitario, nazionale e regionale, nè essere componenti della giunta regionale, o rivestire l'ufficio di presidente o assessore alla giunta provinciale, di sindaco o assessore o consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti. Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e il direttore generale non possono essere amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività e programmi dell'Istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2010-05-21;123#art-11