Art. 13
Rapporti convenzionali
In vigore dal 18 ago 2010
1. Nell'ambito delle proprie competenze e garantendo prioritariamente l'efficace svolgimento delle attività ricomprese nella convenzione di cui all' del presente decreto, l'ISPRA, previa comunicazione al Ministro, può svolgere incarichi di carattere tecnico-scientifico, mediante convenzioni, per conto di pubbliche amministrazioni, enti e organizzazioni pubbliche o private, anche internazionali. L'ISPRA può, altresì, ferma restando la previa comunicazione di cui al periodo precedente, partecipare o costituire consorzi con amministrazioni pubbliche e private, nazionali e internazionali.
2. In ogni caso, le attività di cui al presente articolo non sono consentite ove sussistano situazioni di incompatibilità in relazione ai compiti istituzionali dell'Istituto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2010-05-21;123#art-13