Art. 12

Controllo e vigilanza

In vigore dal 18 ago 2010
1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Istituto con le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259. 2. Le deliberazioni concernenti la pianta organica e il regolamento di amministrazione e contabilità sono sottoposte all'approvazione del Ministero vigilante di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro possono essere individuate ulteriori deliberazioni o ulteriori atti da sottoporre all'approvazione ministeriale. 3. Il bilancio di previsione è deliberato dal Consiglio di amministrazione non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il rendiconto generale è deliberato entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario. Entro 10 giorni dalle relative delibere, il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il rendiconto generale sono trasmessi al Ministero vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'approvazione. Si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. 4. Il Ministro e l'ISPRA stipulano una convenzione triennale, con adeguamento finanziario e degli obiettivi per ciascun esercizio, con la quale, previa ricognizione dei servizi ordinari, sono individuate anche le eventuali ulteriori attività, non incompatibili con i servizi ordinari, svolgibili da ISPRA, nonché le risorse allo scopo disponibili. Nella convezione si provvede altresì alla identificazione degli indicatori con cui misurare l'andamento dei servizi ordinari e delle attività ulteriori, anche attraverso azioni di monitoraggio, nonché delle misure idonee a consentire l'efficace esercizio della vigilanza sull'Istituto, anzitutto sotto il profilo della tempestività e completezza dei flussi informativi. 5. Il presidente, anche con riferimento agli obiettivi programmatici contenuti nella convenzione di cui al comma precedente, trasmette al Ministro vigilante una relazione annuale sui risultati dell'attività dell'Istituto. 6. Nei casi di accertate e gravi irregolarità, di comprovata difficoltà di funzionamento, di inosservanza delle linee direttive emanate dal Ministro vigilante o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati, può essere disposta, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa motivata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, la cessazione del presidente dalle sue funzioni e lo scioglimento del consiglio di amministrazione, con contestuale nomina di un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto per la durata massima di dodici mesi.
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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2010-05-21;123#art-12

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Controllo e vigilanza (Art. 12 Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.) — Testo vigente | Portale Normativo