Art. 17

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 18 ago 2010
1. In sede di prima applicazione, all'atto dell'insediamento dei nuovi organi, il consiglio di amministrazione delibera il bilancio unificato, come atto preliminare per assicurare la continuità delle procedure di spesa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 maggio 2010 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Prestigiacomo Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 94
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Disposizioni transitorie e finali (Art. 17 Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.) — Testo vigente | Portale Normativo