Art. 9

Il direttore generale

In vigore dal 18 ago 2010
1. Il direttore generale, il cui rapporto è regolato con contratto di diritto privato della durata di tre anni, rinnovabile una sola volta, è nominato, su proposta del presidente, con delibera del consiglio di amministrazione. Il trattamento economico del direttore generale è determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla proposta del presidente. Il direttore generale, scelto tra persone in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, esercita le funzioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento. 2. Il direttore generale: a) è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto; b) sovrintende ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e svolge ogni altro compito attribuitogli dal presente regolamento; c) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dal consiglio di amministrazione, in coerenza con quanto previsto dalla convenzione di cui all', comma 4; d) instaura le liti e vi resiste con potere di conciliare e transigere, avvalendosi dell'Avvocatura generale dello Stato; e) predispone la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati della gestione; f) predispone lo schema di bilancio di previsione e del rendiconto generale, avvalendosi del servizio di controllo interno, e propone al consiglio di amministrazione le eventuali variazioni al bilancio; g) predispone lo schema di pianta organica e di regolamento di amministrazione e contabilità. 3. Il direttore generale interviene, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.
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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2010-05-21;123#art-9

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Il direttore generale (Art. 9 Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.) — Testo vigente | Portale Normativo