Art. 7

Il collegio dei revisori dei conti

In vigore dal 18 ago 2010
1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Un componente effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale, ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I rimanenti componenti sono scelti tra i dirigenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare iscritti al registro dei revisori contabili ovvero di comprovata capacità giuridico-amministrativa. Almeno uno di tali componenti è scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario effettivamente ricoperti. 2. Il collegio dei revisori esercita il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile previsto dall' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Ad esso è attribuito anche il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile.
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