Art. 6

Il consiglio di amministrazione

In vigore dal 18 ago 2010
1. Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, da sei membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra persone con competenze tecniche e/o scientifiche e/o gestionali nei settori di competenza dell'Istituto. 2. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo e di programmazione delle attività dell'Istituto e di monitoraggio e verifica sulla loro esecuzione, assicurando prioritariamente l'attuazione delle direttive generali del Ministro vigilante. In particolare: a) delibera lo statuto e le relative modifiche con la maggioranza assoluta dei suoi componenti; b) verifica la compatibilità finanziaria dei programmi di attività; c) delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonché le variazioni di bilancio; d) delibera il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica e gli atti organizzativi. Delibera: inoltre il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministero vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze; delibera, sentito il Consiglio scientifico, il piano triennale delle attività; e) nomina il direttore generale, su proposta del presidente. 3. Le sedute del consiglio sono convocate dal presidente mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, da far pervenire ai consiglieri per mezzo di posta elettronica almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta. Il consiglio può essere convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. 4. Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente. 5. In caso di urgenza, il presidente può convocare il consiglio con preavviso di quarantotto ore o, su richiesta del collegio dei revisori rivolta al presidente, quando ciò si renda necessario per l'esercizio dei poteri ad esso inerenti. 6. Il segretario, nominato dal consiglio di amministrazione, redige e cura la tenuta dei verbali di ciascuna seduta. Ciascun verbale è firmato dal presidente e dal segretario.
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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2010-05-21;123#art-6

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