Art. 3
Disposizioni finanziarie e contabili
In vigore dal 18 ago 2010
1. Al conseguimento dei fini istituzionali, l'ISPRA provvede:
a) con il contributo annuale dello Stato;
b) con risorse provenienti da amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché da organizzazioni internazionali;
c) con i proventi di beni costituenti il proprio patrimonio o derivanti dallo sfruttamento economico di eventuali brevetti e invenzioni;
d) con i proventi derivanti dalle attività di promozione, vendita di servizi e prodotti e, ove non sussistano profili di incompatibilità in relazione ai compiti istituzionali dell'Istituto, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati, ivi comprese le risorse finanziarie aggiuntive derivanti dall'inserimento in programmi di ricerca nazionali e internazionali ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché dalla diffusione delle proprie pubblicazioni.
2. Per l'amministrazione e la contabilità l'Istituto emana apposito regolamento sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
3. L'Istituto è sottoposto alle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, ed è inserito nella tabella A allegata alla stessa legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2010-05-21;123#art-3