Art. 10

Personale e assetto organizzativo

In vigore dal 18 ago 2010
1. L'ISPRA, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, adegua il proprio ordinamento ai principi dell' e del capo II del Titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale a tempo indeterminato e determinato dell'ISPRA sono disciplinate dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in quanto applicabile agli enti di ricerca. 3. Il personale del ruolo degli enti soppressi di cui all'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inquadrato nel ruolo dell'ISPRA mantenendo il proprio stato giuridico ed economico. Il numero delle unità di personale non può eccedere il limite complessivo di cui alla tabella A allegata al presente decreto. 4. La direzione dei dipartimenti può essere attribuita a professori universitari di ruolo, ricercatori e tecnologi dell'ISPRA o di altri enti di ricerca o a dirigenti pubblici o privati dotati di alta qualificazione ed esperienza professionale. Si applica l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, con riferimento all'utilizzazione in posizioni dirigenziali di esterni all'ISPRA si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo. 5. Lo statuto di cui all' è redatto secondo il principio di unificazione delle funzioni di carattere amministrativo, organizzativo e funzionale e del conseguente minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.
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