Art. 7
Punteggio
In vigore dal 29 dic 2006
1. Il punteggio per ogni prova scritta e quello per la prova orale sono espressi in centesimi.
2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato un punteggio di almeno settanta centesimi in ciascuna delle prove scritte. Per superare la prova orale il candidato deve riportare una votazione di almeno settanta centesimi.
3. La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale; a tale somma sono aggiunti i centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2006-10-18;292#art-7