Art. 4
T i t o l i
In vigore dal 29 dic 2006
1. La commissione può assegnare complessivamente fino a otto centesimi per i seguenti titoli:
a) diplomi di laurea specialistica/magistrale in una delle classi corrispondenti a quelle definite , comma 1, lettera b);
b) diplomi di specializzazione (DS), dottorati di ricerca (DR), master universitari di primo e secondo livello, di cui all' del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, nelle aree collegate alle classi di lauree specialistiche sopra indicate;
c) comprovate esperienze acquisite nel campo della promozione culturale;
d) comprovata attività lavorativa a livello di funzionario svolta presso le Organizzazioni internazionali.
2. Il punteggio per i titoli viene assegnato dalla commissione esaminatrice dopo le prove scritte d'esame, di cui al successivo , commi 2 e 3, e prima dell'inizio della correzione dei relativi elaborati, sulla base della documentazione presentata dal candidato.
3. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo finale conseguito dai candidati che abbiano superato le prove d'esame.
Storico versioni
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