Art. 4

T i t o l i

In vigore dal 29 dic 2006
1. La commissione può assegnare complessivamente fino a otto centesimi per i seguenti titoli: a) diplomi di laurea specialistica/magistrale in una delle classi corrispondenti a quelle definite , comma 1, lettera b); b) diplomi di specializzazione (DS), dottorati di ricerca (DR), master universitari di primo e secondo livello, di cui all' del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, nelle aree collegate alle classi di lauree specialistiche sopra indicate; c) comprovate esperienze acquisite nel campo della promozione culturale; d) comprovata attività lavorativa a livello di funzionario svolta presso le Organizzazioni internazionali. 2. Il punteggio per i titoli viene assegnato dalla commissione esaminatrice dopo le prove scritte d'esame, di cui al successivo , commi 2 e 3, e prima dell'inizio della correzione dei relativi elaborati, sulla base della documentazione presentata dal candidato. 3. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo finale conseguito dai candidati che abbiano superato le prove d'esame.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2006-10-18;292#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
T i t o l i (Art. 4 Regolamento recante la disciplina per il reclutamento del personale dell'area della promozione culturale, area funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale di addetto/coordinatore linguistico.) — Testo vigente | Portale Normativo