Art. 8
Prove facoltative
In vigore dal 29 dic 2006
1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere prove facoltative orali in una o più delle seguenti lingue: arabo, cinese, francese, giapponese, hindi, persiano, portoghese, spagnolo, tedesco, russo, ad eccezione della lingua prescelta per la seconda prova obbligatoria orale, di cui al precedente .
2. Per ciascuna di tali prove il candidato può conseguire fino a 1,5 centesimi, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 0,90 centesimi.
3. Il punteggio attribuito per le prove facoltative si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, semprechè il candidato sia risultato idoneo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2006-10-18;292#art-8