Art. 9

Modalità e calendario delle prove

In vigore dal 29 dic 2006
1. I programmi d'esame sono stabiliti nel decreto che indice il concorso. 2. Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo, la data d'inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova. Tale comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 3. I candidati dispongono di cinque ore per la prova obbligatoria scritta di cultura contemporanea e di tre ore per la prova obbligatoria scritta in lingua straniera. 4. La comunicazione per i candidati che abbiano superato le prove scritte ha luogo almeno venti giorni prima della prova orale. Detta comunicazione, che sarà individuale, indicherà le votazioni nelle singole prove scritte.
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