Art. 12

Norma di salvaguardia

In vigore dal 29 dic 2006
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 ottobre 2006 Il Ministro degli affari esteri D'Alema Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Nicolais Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 12 Affari esteri, foglio n. 142
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Norma di salvaguardia (Art. 12 Regolamento recante la disciplina per il reclutamento del personale dell'area della promozione culturale, area funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale di addetto/coordinatore linguistico.) — Testo vigente | Portale Normativo