Art. 5

Prove di preselezione

In vigore dal 29 dic 2006
1. Qualora il numero delle domande lo renda opportuno, è facoltà dell'amministrazione effettuare una preselezione mediante quesiti a risposta multipla ed a correzione informatizzata. 2. Le modalità di svolgimento della prova di preselezione, nonché le materie oggetto della stessa, sono stabilite nel bando di concorso. 3. Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito. 4. Per l'espletamento della preselezione l'amministrazione potrà avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o società specializzate in selezione del personale.
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