Art. 2
Domanda di ammissione al concorso
In vigore dal 29 dic 2006
1. Le domande di ammissione al concorso sono presentate nel termine indicato nel bando, che non può essere inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso nella Gazzetta Ufficiale.
2. Nella domanda gli aspiranti al concorso devono dichiarare:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, comprese quelle inflitte all'estero, nonché i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;
e) il titolo di studio;
f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
g) i titoli indicati nel successivo dei quali siano in possesso;
h) la lingua straniera, prescelta tra quelle indicate nel successivo , comma 3, in cui intendono sostenere la prova obbligatoria scritta;
i) la seconda lingua obbligatoria (da scegliersi tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo e portoghese) in cui intendono sostenere il colloquio di cui al successivo , comma 5;
j) la lingua, o le lingue straniere, prescelte tra quelle indicate nel successivo , comma 1, in cui intendono sostenere prove facoltative orali;
k) l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.
3. Alla domanda è allegata la documentazione relativa ai titoli di cui alla precedente lettera g).
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2006-10-18;292#art-2