Art. 1

Requisiti per l'ammissione al concorso

In vigore dal 29 dic 2006
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI di concerto con IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico, e successive integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l' della legge 22 dicembre 1990, n. 401, «Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero»; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri n. 3156 del 6 maggio 1991 ed il successivo decreto del Ministro degli affari esteri n. 3297 del 27 maggio 1991 concernenti la composizione della «Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero», istituita ai sensi degli della predetta legge n. 401; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto interministeriale 13 aprile 1993, n. 264, recante «modalità concernenti lo svolgimento del concorso per titoli ed esami per l'accesso alla settima qualifica funzionale dell'area della promozione culturale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e successive modifiche; Visto il C.C.N.L. relativo al personale del comparto dei Ministeri entrato in vigore il 16 maggio 1995; Visto il C.C.N.L. relativo al personale dipendente del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 16 febbraio 1999 dall'A.R.A.N. e dalle Organizzazioni e Confederazioni Sindacali; Visto il Contratto collettivo integrativo 1998-2001 del Ministero degli affari esteri, sottoscritto il 3 agosto 2000; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante determinazione delle classi delle lauree universitarie; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4/2005, in particolare laddove si stabilisce che «alle procedure relative a qualifiche e profili professionali per i quali è richiesto il solo diploma di laurea (DL) possono essere ammessi anche i soggetti muniti della nuova laurea di primo livello (L)» di cui al succitato decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; Ritenuto pertanto di dover innovare la precedente disciplina, di cui al citato decreto interministeriale 13 aprile 1993, n. 264; Sentito il parere espresso dalla predetta commissione nella seduta del 20 febbraio 2006, per la parte concernente la disposizione di cui all', comma 3, della medesima legge; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 marzo 2006; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 0211512 in data 8 giugno 2006; Adotta il seguente regolamento: . Requisiti per l'ammissione al concorso 1. Per l'ammissione al concorso per il reclutamento del personale C1 dell'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri sono richiesti i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) diploma di laurea conseguito secondo il precedente ordinamento didattico degli atenei in campo umanistico, giuridico, economico, sociale e dello spettacolo, oppure conseguito secondo il nuovo ordinamento, di cui all' del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, nelle seguenti classi: 3; 5; 11; 13; 14; 15; 17; 23; 29; 30; 31; 35; 36; 38; 39; c) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale di «addetto/coordinatore linguistico», sia presso l'Amministrazione centrale che nelle sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente. 2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
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Requisiti per l'ammissione al concorso (Art. 1 Regolamento recante la disciplina per il reclutamento del personale dell'area della promozione culturale, area funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale di addetto/coordinatore linguistico.) — Testo vigente | Portale Normativo