Art. 3
Commissione esaminatrice
In vigore dal 29 dic 2006
1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del direttore generale per il personale del Ministero degli affari esteri ed è composta da un consigliere di Stato, ovvero da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso.
2. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari discipline.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero di qualifica non inferiore a C2.
Storico versioni
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