Titolo II

Art. 9

Modalità della registrazione

In vigore dal 22 apr 2006
1. Le informazioni relative ai dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale questo opera, alla data, all'importo e alla tipologia delle operazioni e dei mezzi di pagamento devono essere registrate nell'archivio unico informatico tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione. Le stesse informazioni devono essere registrate entro trenta giorni dall'apertura, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto. 2. Nell'indicazione dell'importo delle operazioni deve essere evidenziata, mediante apposito codice, la parte in contanti. Le registrazioni degli importi espressi in valuta estera vanno effettuate nel controvalore in euro al cambio di effettiva negoziazione ovvero, in mancanza, al cambio indicativo del giorno precedente l'operazione; in ogni caso, deve essere conservata evidenza della valuta estera in cui l'operazione è espressa. 3. Le operazioni relative a rapporti intestati a più soggetti vanno riferite a tutti gli intestatari. Per la registrazione, può essere indicato il solo numero del rapporto, in presenza di un'anagrafe che comunque consenta di individuare tutti i cointestatari e garantisca la possibilità di trarre evidenze aziendali integrate. Devono essere comunque registrati i dati identificativi dei soggetti che eseguono le operazioni. 4. I dati identificativi e le altre informazioni relative a conti, depositi o altri rapporti continuativi, possono anche essere contenuti in archivi informatici, diversi dall'archivio unico, a condizione che sia comunque assicurata la possibilità di trarre, con un'unica interrogazione, evidenze aziendali integrate e la storicità dei dati e delle informazioni. 5. Per le imprese e gli enti assicurativi il termine di cui al comma 1 del presente articolo, decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. Nell'intervallo di tempo eventualmente intercorrente fra l'effettuazione delle operazioni e l'immissione dei dati e delle informazioni nell'archivio, al fine di assicurarne la facile reperibilità, gli intermediari devono istituire apposite evidenze, anche presso le unità e gli operatori distaccati.
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Modalità della registrazione (Art. 9 Regolamento in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite.) — Testo vigente | Portale Normativo