Titolo II

Art. 14

Eccezioni agli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione

In vigore dal 22 apr 2006
1. Gli obblighi, nei termini sopra riportati, non sussistono per le operazioni e i rapporti posti in essere tra intermediari abilitati quando operano esclusivamente in nome e per conto proprio; l'esenzione opera per ambedue gli intermediari abilitati. 2. Parimenti gli obblighi non sussistono per gli intermediari abilitati in relazione alle operazioni e ai rapporti posti in essere con enti creditizi e finanziari e le imprese di assicurazioni che esercitano l'attività di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita debitamente autorizzate ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e le relative succursali, così come definiti all', lettera A) e lettera B), n. 2), n. 3) e n. 4) della direttiva, situati in Stati membri dell'Unione europea, nonché con soggetti cui sia stato attribuito dall'UIC il codice di corrispondente bancario estero. 3. In ogni caso, per le materiali movimentazioni di contante e di titoli al portatore, effettuate anche per il tramite di vettori specializzati, vanno acquisiti e registrati il codice dell'anagrafe dei corrispondenti bancari esteri di banche italiane attribuito dall'UIC, la data, la causale, il codice Paese estero e l'importo dell'operazione, distinguendo mediante apposito codice la parte in contante. 4. Le deroghe di cui al comma 2 non si applicano alle operazioni e rapporti posti in essere con e da soggetti privi di insediamenti fisici in alcun paese secondo quanto previsto dall', comma 6, del presente regolamento. 5. Gli intermediari non sono tenuti agli obblighi di identificazione e di registrazione per i rapporti intrattenuti e per le operazioni poste in essere dai soggetti di cui all', comma 2, dalla lettera b) alla lettera f) del decreto. Resta peraltro fermo in capo agli intermediari l'obbligo di identificazione del cliente, e di registrazione delle operazioni da questi compiute in contropartita con i suddetti soggetti. 6. Gli obblighi sono altresì esclusi per i conti, i depositi e gli altri rapporti continuativi intrattenuti dagli intermediari con le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia e l'UIC. 7. Non sono sottoposte a registrazione le operazioni contabili di accredito e addebito relative ai Titoli di Stato, effettuate, presso lo stesso intermediario, tra rapporti recanti l'identica intestazione.
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Eccezioni agli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione (Art. 14 Regolamento in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite.) — Testo vigente | Portale Normativo