Parte I

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 22 apr 2006
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l', comma 1, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002»; Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, concernente: «Attuazione della Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite»; Visto in particolare l', comma 2, del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56; Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Comitato antiriciclaggio espresso nella seduta del 13 luglio 2004; Udito il parere delle competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate; Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella riunione del 12 maggio 2005; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005; Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. DAGL-27419-10.2.2.l/2/2005 del 23 dicembre 2005; Adotta il seguente regolamento: . Definizioni 1. Nel presente regolamento si intendono per: a) «direttiva», la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001; b) «legge antiriciclaggio», il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni; c) «decreto», il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante: «Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite»; d) «codice in materia di protezione dei dati personali»: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; e) «UIC», l'Ufficio italiano dei cambi; f) «intermediari», i soggetti indicati nell' del presente reolamento; g) «intermediari abilitati», i soggetti abilitati ai sensi dell' del decreto; h) «gruppo», il gruppo bancario di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico de1le leggi in materia bancaria e creditizia) e disposizioni applicative, il gruppo di cui all' del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e disposizioni applicative e il gruppo individuato ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239; i) «personale incaricato», il personale dipendente, i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall' del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 e gli agenti assicurativi iscritti, fino all'istituzione del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi previsto dall'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nell'albo previsto dall' della legge 7 febbraio 1979, n. 48; l) «cliente», il soggetto che compie operazioni o instaura rapporti con gli intermediari; m) «dati identificativi», il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale; n) «mezzi di pagamento», il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie; o) «operazione frazionata», un'operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore a 12.500 euro posta in essere attraverso più operazioni, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, singolarmente di valore non superiore a 12.500 euro; p) «archivio unico informatico», un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi inforrnatici, nel quale gli intermediari conservano in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo le modalità previste nel presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2006-02-03;142#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo