Titolo II
Art. 11
Informazioni da acquisire, registrare e conservare
In vigore dal 22 apr 2006
1. Le informazioni da registrare e conservare sono:
a) con riferimento all'operazione, la data e la causale, l'importo e i dati identificativi;
b) con riferimento a conti, depositi o altri rapporti continuativi, la data, i dati identificativi del titolare unitamente alle generalità dei delegati ad operare per conto del titolare del rapporto, il codice del rapporto.
2. Ai fini del presente articolo:
a) per «data» si intende quella di effettuazione dell'operazione direttamente presso l'intermediario ovvero, negli altri casi, la data in cui si acquisiscono gli elementi necessari alla contabilizzazione dell'operazione;
b) per «causale» si intende la tipologia dell'operazione in base al codice attribuito dall'UIC, causale analitica, nelle note tecniche dallo stesso emanate;
c) per «importo» dell'operazione si intende l'ammontare complessivo dei mezzi di pagamento, con evidenza della parte in contanti.
3. I dati identificativi vanno acquisiti e registrati con riferimento a chi effettua l'operazione in proprio o per conto terzi e con riferimento all'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita.
4. La registrazione relativa a conti depositi ed altri rapporti continuativi va tenuta unicamente dall'intermediario cui è imputato il rapporto, ancorchè l'identificazione sia effettuata presso l'intermediario che viene in contatto con la clientela.
5. Le registrazioni delle operazioni di importo superiore a 12.500 euro vanno tenute dall'intermediario che viene in contatto con la clientela.
6. Nel caso in cui le operazioni vengano eseguite sulla base di ordini di pagamento o accreditamento, gli obblighi di registrazione incombono sugli intermediari di cui all', comma 1, lettere a), b) e c) del presente regolamento che curano il trasferimento. In presenza di ordini di pagamento a favore e/o d'ordine degli intermediari di cui all', comma 1, lettere da d) a h) e da l) a o) del presente regolamento in contropartita di clientela, tali intermediari sono comunque tenuti a registrare nel proprio archivio unico informatico gli estremi dell'operazione disposta dalla clientela in forma semplificata secondo le modalità definite dall'UIC. I dati concernenti le suddette operazioni non dovranno essere inseriti nelle segnalazioni mensili aggregate da inviare all'UIC.
7. Nel caso di transazioni regolate mediante ordini di pagamento o di accreditamento, gli intermediari di cui all', comma 1, lettere a), b) e c) del presente regolamento che operano per conto dell'ordinante e quelli che operano per conto del beneficiario registrano gli ordini di pagamento o di accreditamento; i soggetti che si interpongono nell'esecuzione dei trasferimenti si limitano a curare la trasmissione dei dati informativi necessari per la registrazione.
8. L'intermediario che interviene per conto del soggetto ordinante è tenuto a registrare:
a) i dati identificativi di chi effettua l'operazione in proprio o per conto di terzi e dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita (ordinante);
b) gli estremi (nome, cognome o denominazione sociale e, ove noti, indirizzo, sede o paese estero) del beneficiario;
c) l'intermediario (denominazione e localizzazione o paese estero) presso il quale deve essere effettuato il pagamento o l'accredito dell'importo.
9. L'intermediario che interviene per conto del beneficiario registra:
a) i dati identificativi del beneficiario dell'operazione in proprio o per conto terzi e dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita;
b) gli estremi (nome, cognome o denominazione sociale e, ove noti, indirizzo, sede o paese estero) dell'ordinante;
c) l'intermediario (denominazione e localizzazione o paese estero) presso il quale l'ordine è stato disposto.
10. Nel caso di ordini di pagamento o di accreditamento provenienti dall'estero, l'intermediario italiano tenuto alla registrazione, oltre ad acquisire i dati identificativi del beneficiario, deve comunque indicare l'intermediario estero intervenuto per conto dell'ordinante e, ove noti, il paese e le generalità di quest'ultimo.
11. Qualora un'operazione venga disposta, con un ordine di pagamento o di accreditamento avvalendosi di conti, depositi o altri rapporti continuativi esistenti all'estero, l'obbligo di registrazione grava sull'intermediario italiano ordinante o beneficiario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2006-02-03;142#art-11