Parte I

Art. 2

Destinatari

In vigore dal 22 apr 2006
1. Il presente regolamento si applica a: a) banche; b) Poste italiane S.p.A.; c) istituti di moneta elettronica; d) società di intermediazione mobiliare (SIM); e) società di gestione del risparmio (SGR); f) società di investimento a capitale variabile (SICAV); g) imprese di assicurazione; h) agenti di cambio; i) società fiduciarie; l) società che svolgono il servizio di riscossione di tributi; m) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; n) intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario; o) soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario; p) succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno stato estero nonché succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate.
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Destinatari (Art. 2 Regolamento in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite.) — Testo vigente | Portale Normativo