Parte I
Art. 2
2 / 15Destinatari
In vigore dal 22 apr 2006
1. Il presente regolamento si applica a:
a) banche;
b) Poste italiane S.p.A.;
c) istituti di moneta elettronica;
d) società di intermediazione mobiliare (SIM);
e) società di gestione del risparmio (SGR);
f) società di investimento a capitale variabile (SICAV);
g) imprese di assicurazione;
h) agenti di cambio;
i) società fiduciarie;
l) società che svolgono il servizio di riscossione di tributi;
m) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario;
n) intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario;
o) soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario;
p) succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno stato estero nonché succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2006-02-03;142#art-2