Titolo II
Art. 13
Vicende dell'archivio unico informatico nei processi di trasformazione
In vigore dal 22 apr 2006
1. Nei casi di cessione di dipendenze, di cessione di rami di azienda, di scissione nonché di fusione, il cessionario, il soggetto risultante dalla fusione ed i soggetti derivanti dalla scissione non devono procedere ad una nuova identificazione in relazione all'apertura dei rapporti trasferiti, salvi i casi di dubbio sull'identità della clientela e ferma restando la responsabilità per i casi di omessa o inesatta identificazione.
2. I soggetti cedenti di dipendenze o di rami di azienda devono registrare la chiusura dei rapporti trasferiti entro due mesi dalla data di esecutività dell'atto. Qualora da parte di detti soggetti cessi l'attività rilevante per l'applicazione del decreto, entro sei mesi dalla data di esecutività dell'atto devono trasferire il proprio archivio unico al cessionario che garantirà la conservazione delle registrazioni ricevute e la integrazione delle stesse con le proprie registrazioni.
3. Il soggetto che si scinde deve registrare la chiusura dei rapporti trasferiti entro due mesi dalla data di esecutività dell'atto. Qualora il soggetto che si scinde cessi l'attività rilevante per l'applicazione del decreto, deve trasferire l'archivio unico, entro sei mesi dalla data di esecutività dell'atto, al soggetto derivante dalla scissione che eserciti detta attività, il quale garantirà la conservazione delle registrazioni ricevute e la integrazione delle stesse con le proprie registrazioni; in caso di pluralità, le informazioni conservate nell'archivio unico saranno trasferite a tutti i soggetti derivanti dalla scissione.
4. In caso di fusione il soggetto che cessa l'attività deve registrare, entro due mesi dalla data di esecutività dell'atto, la chiusura dei rapporti e trasferire, entro sei mesi dalla stessa data, l'archivio unico all'intermediario incorporante o risultante dalla fusione, il quale garantirà la conservazione delle registrazioni ricevute e la integrazione delle stesse con le proprie registrazioni.
5. L'UIC può adottare disposizioni applicative per le modalità della tenuta dell'archivio unico nei casi di trasformazione dei soggetti indicati nell' del presente regolamento in una diversa forma giuridica ovvero in un diverso soggetto ugualmente compreso tra quelli indicati nell'.
6. Al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti, gli intermediari, nei casi di liquidazione, di procedure concorsuali o in qualsiasi altro evento che comporti la cessazione dell'attività, registrano la chiusura dei rapporti entro due mesi e trasferiscono l'archivio unico informatico all'UIC entro i successivi quattro mesi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2006-02-03;142#art-13