Titolo II

Art. 12

Protezione dei dati e delle informazioni

In vigore dal 22 apr 2006
1. Agli obblighi di identificazione e registrazione previsti nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dall' del codice in materia di protezione dei dati personali. 2. Gli intermediari devono rilasciare ai clienti informativa idonea ad assolvere agli obblighi previsti dall' del codice in materia di protezione dei dati personali. 3. L'adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione costituisce «trattamento dei dati», come definito nel primo comma, lettera a) dell' del codice in materia di protezione dei dati personali. Le operazioni di trattamento sono effettuate dagli incaricati del trattamento che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni da questi impartite. L'individuazione degli incaricati del trattamento è effettuata con le modalità di cui all'articolo 30 del codice in materia di protezione dei dati personali. 4. Nella tenuta dell'archivio previsto all', gli intermediari sono tenuti al rispetto degli obblighi e delle misure di sicurezza contenuti negli articoli da 31 a 36 del codice in materia di protezione dei dati personali.
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Protezione dei dati e delle informazioni (Art. 12 Regolamento in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite.) — Testo vigente | Portale Normativo