Parte I
Art. 4
Rapporti
In vigore dal 22 apr 2006
1. Gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione, sussistono in sede di accensione, variazione e chiusura di conti, depositi e altri rapporti continuativi, sia nominativi che al portatore.
2. Il termine «conto» va inteso nel senso di conti movimentabili dal cliente, quali il conto corrente e conti analoghi, fra cui i depositi di risparmio. Sono, quindi, esclusi conti quali i conti di evidenza ed i conti transitori.
3. Il termine «deposito» comprende la custodia e la amministrazione di strumenti finanziari anche in forma «dematerializzata», i depositi chiusi, la locazione delle cassette di sicurezza.
4. L'espressione «altro rapporto continuativo» va intesa come rapporto di durata che rientra nell'esercizio di attività istituzionali, quali ad esempio:
a) la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compreso il leasing finanziario ed il rilascio di garanzie e di impegni di firma;
b) la prestazione di servizi di pagamento;
c) l'assunzione di partecipazioni;
d) la prestazione di servizi di investimento;
e) le assicurazioni sulla vita di cui all', comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
f) l'amministrazione di beni.
5. Costituisce altresì rapporto continuativo ogni rapporto che si instauri in relazione alla ricezione di un incarico o mandato, anche fiduciario.
6. Non costituiscono rapporti continuativi le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), i contratti assicurativi contro i danni, gli strumenti finanziari derivati, i pronti contro termine, i certificatì di deposito e i titoli analoghi nonché i rapporti che si sostanziano in una sola operazione.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propria circolare, potrà fornire indicazioni esplicative sul contenuto del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2006-02-03;142#art-4