Parte IITitolo I

Art. 7

Identificazione indiretta

In vigore dal 22 apr 2006
1. Non è necessario procedere all'identificazione diretta nei seguenti casi: a) per i clienti già identificati in relazione ad un rapporto in essere; b) in relazione ad operazioni che, a valere su un conto o un altro rapporto, sono effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori o mediante carte di pagamento; tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del conto o del rapporto al quale ineriscono; c) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da documenti recanti la firma digitale ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni; d) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell' del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153. 2. Per i clienti, il cui contatto è avvenuto attraverso l'intervento di un mediatore creditizio e di un mediatore di assicurazione o di riassicurazione iscritto, fino all'istituzione del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi previsto dall'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nell'albo previsto dall' della legge 28 novembre 1984, n. 792, l'intermediario può procedere all'identificazione, in relazione al rapporto per il quale è stata compiuta la mediazione, acquisendo dal mediatore le informazioni necessarie, anche senza la presenza contestuale del cliente.
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